ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“ G. SPAGNA” - SPOLETO
1 - In applicazione del D.P.R. 24/6/98 N. 249 recante lo“ Statuto delle studentesse e
degli studenti delle scuole secondarie”
viene emanato il regolamento di disciplina dell’Istituto Tecnico
Commerciale e Geometri “G. Spagna di Spoleto e viene istituito l’organo interno
di garanzia.
Il regolamento di disciplina costituisce parte integrante della Carta dei servizi.
2 - I comportamenti che
configurano mancanze disciplinari sono individuati con espresso richiamo ai doveri indicati dall’art. 3 dello stesso
Statuto, di seguito integralmente riportato
e a quelli delineati dalle norme del Regolamento di Istituto, inserito nella Carta dei servizi.
3 - Doveri: (art. 3 D.P.R. 24/6/98
N. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti)
Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio
Gli studenti sono tenuti ad
avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
Nell’esercizio dei loro
diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere
un comportamento corretto.
Gli studenti sono tenuti ad
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento
dell’istituto.
Gli studenti sono tenuti ad
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio
della scuola..
Gli studenti condividono la responsabilità
di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
4
- Le sanzioni conseguenti ai comportamenti in violazione dei doveri sono
l’ammonizione per i casi più lievi, l’allontanamento dalla comunità scolastica per
le violazioni gravi o reiterate, per un periodo comunque non superiore a 15
giorni, ed altre sanzioni proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate
al principio della riparazione del danno.
E’ sempre offerta allo
studente la possibilità di convertire le sanzioni in una attività in favore
della comunità scolastica.
5 - L’ammonizione e’
adottata dal Dirigente scolastico. Sono
adottati dal Consiglio di Classe le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento
dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni, nonché l’applicazione del principio della
riparazione del danno, da convertire possibilmente in attività a favore della
scuola. Sono comminati dalla Giunta esecutiva i provvedimenti che comportano
l’allontanamento dalla comunità scolastica nelle ipotesi previste dall’art. 8
del presente regolamento.
6 - I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
La
responsabilità disciplinare e’ personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni.. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né
indirettamente la libera espressione di opinioni liberamente manifestata e non
lesiva dell’altrui personalità.
7 - Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e tengono conto del
comportamento pregresso e della situazione personale dello studente.
Nei periodi di
allontanamento deve essere previsto per quanto possibile un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica..
8 – In applicazione di
quanto disposto nell’art. 20 del Regolamento di Istituto, l’esclusione dello
studente da attività extracurricolari, comprese visite guidate e viaggi di
istruzione, può essere decisa dal
Consiglio di classe, anche quando questi sia stato più volte ammonito ad
osservare un comportamento corretto nei rapporti all’interno della comunità
scolastica.
9 - L’allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento e’
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria,
i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente e’ consentito di iscriversi, anche in corso d’anno,
ad altra scuola.
10 - Le sanzioni per
mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni
11 - Per l’irrogazione delle
sanzioni consistenti nel temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica per periodo non superiore a 15 mg e per i relativi ricorsi
si applicano le disposizioni di cui all’art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
12 - Contro le sanzioni disciplinari diverse e’ ammesso ricorso da parte degli studenti,
entro 15 gg dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito organo di
garanzia interno alla scuola, composto
dal Preside, da uno studente, da un docente, da un genitore e da un
rappresentante del personale A.T.A.
13 – L’organo di garanzia di
cui all’art. precedente decide, su
richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
regolamento.
14 – Per l’anno scolastico
2000/2001 l’organo di garanzia risulta così composto: Dirigente scolastico prof. Amleto Capponi, prof. Luciano Lisci
per la componente insegnanti, sig. Luciano Calabresi per la componente
genitori, sig. Manlio Menghini per la componente non docenti e la studentessa
Carla Meninconcini per la componente alunni.
Spoleto,
Il Presidente del Consiglio di Istituto Il Dirigente Scolastico
Sig. Luciano Calabresi prof.
Amleto Capponi