Dentro le Riforme

Regolamento sui curricoli nell'Autonomia

di Antonio Valentino

 

 

Qualche richiamo

Con il 1° settembre tutte le scuole diventano autonome. La formula utilizzata nel «Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia» parla più precisamente di «disciplina dell’autonomia [che] si applica a tutte le istituzioni scolastiche». La disciplina è quella definita nell’apposito Regolamento (d.m. 275/1998) e riguarda i tre ambiti fondamentali della didattica, dell’organizzazione e della ricerca e sviluppo, rispetto ai quali, negli ultimi due anni, le scuole hanno già realizzato progetti sperimentali. Articoli centrali in quest’ultimo testo sono quelli dedicati alla definizione dei curricoli (art. 8) e all’ampliamento dell’offerta formativa (art. 9).

Rispetto al curricolo (che in questo contesto può correttamente essere definito come percorso formativo dello studente in cui saperi e competenze legati alle discipline si intrecciano con saperi e competenze legati alle esperienze formative vissute all’interno della scuola), può risultare utile richiamare quanto si legge nell’articolo 8 del già citato d.m. 275/1998, per una intelligenza più compiuta del Regolamento sui curricoli.

1.      Il curricolo si articola in discipline e attività definite a livello nazionale e in discipline e attività la cui determinazione è lasciata alle scuole. Ovviamente a livello nazionale viene definito l’orario obbligatorio annuale complessivo, la quota nazionale dei curricoli e quella riservata alle scuole.

2.      I programmi disciplinari nazionali di fatto scompaiono. Le scuole, quando sarà completato il processo della Riforma dei saperi, collegato al Riordino dei cicli, disporranno di liste a. di obiettivi generali del processo formativo e b. di obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni. Sulla base di questi obiettivi si svilupperà la progettazione curricolare generale dello specifico corso di studi. La progettazione didattica relativa alla quota di scuola autonomamente definita in termini di discipline e attività integra quella relativa alle discipline indicate a livello nazionale.

3.      La progettazione curricolare generale delle scuole obbedisce ad alcuni criteri:

a. deve tener conto delle diverse esigenze formative degli allievi «concretamente rilevate»;

b. deve garantire in ogni caso azioni di continuità e di orientamento, quale che sia il ciclo scolastico;

c. deve tener conto delle esigenze e delle attese espresse da famiglie, enti locali, contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Va ovviamente salvaguardato il carattere unitario del sistema.

4.      La definizione della quota di curricolo riservata alle scuole «deve tener conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto» (in altri termini, il corso di studi prescelto non può essere “snaturato” con nuove discipline non coerenti con il profilo in uscita).

Si ricorda inoltre che le scelte autonome relative alla quota riservata di curricolo, ma anche le modalità di integrazione con la quota nazionale e le scelte di flessibilità, devono essere obbligatoriamente inserite nel Piano dell’offerta formativa in quanto documento fondamentale della scuola.

 

Di che cosa si tratta

Il nuovo Regolamento in materia di curricoli si è reso necessario in quanto la legge sul Riordino dei cicli, che prevede anche la determinazione dei nuovi curricoli della scuola riformata, richiede, ai fine della sua applicazione, passaggi importanti. Esso contiene pertanto prime disposizioni per la graduale applicazione del citato articolo 8.

In assenza di nuovi curricoli, degli obiettivi generali di formazione e di quelli specifici di apprendimento di cui si è detto, come possono operare le scuole per cominciare a esercitare la loro autonomia così da adeguare la proposta formativa «ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti»?

Il recente Regolamento stabilisce che in prima applicazione:

·   i curricoli sono costituiti dai programmi di insegnamento di ciascuna scuola e dai rispettivi quadri orari;

·   le scuole possono riorganizzare i percorsi formativi sulla base degli obiettivi specifici, in termini di saperi e competenze, derivabili dagli attuali programmi e secondo criteri di flessibilità organizzativa e didattica;

·   l’insieme di questi percorsi formativi copre l’85% del monte ore annuale;

·   il restante 15% può essere utilizzato secondo tre modalità:

1.      conferma dell’assetto attuale;

2.      modifica della consistenza oraria delle discipline del piano studi in vigore, in una misura non superiore al 15%; la riduzione e l’ampliamento devono obbedire al principio della compensazione oraria. In altri termini, la somma algebrica di riduzioni e ampliamenti deve risultare zero;

3.      introduzione di nuove discipline. Vincolo previsto: si utilizzano i docenti in servizio nell’istituto. Le scuole che già adottano anche solo sperimentalmente l’organico funzionale potranno avvalersene per una più adeguata corrispondenza tra risorse professionali e nuova offerta formativa.

Si applicano ai curricoli così ridefiniti tutte le forme di flessibilità didattica (articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina; unità oraria diversa da quella di 60 minuti; percorsi individualizzati, aggregazione degli studenti diversa dalla classe, percorsi pluridisciplinari ecc.) e organizzativa (adattamenti del calendario scolastico, programmazione plurisettimanale dell’orario scolastico, modalità diversificate di impiego dei docenti). Così pure potranno essere valorizzate tutte le opportunità riconosciute per l’esercizio dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Vengono infine confermati gli ordinamenti (programmi di insegnamento e orario di funzionamento) e le relative sperimentazioni in atto in ogni scuola nell’anno scolastico 1999-2000 e, per quanto riguarda l’istruzione tecnica e artistica, si presentano opportunità volte a rendere adottabili, senza formali autorizzazioni, progetti sperimentali – ancora esistenti – coordinati a livello nazionale. Tali opportunità si realizzano nei limiti della dotazione organica di scuola, cioè con gli insegnanti di cui le scuole dispongono sulla base del numero di classi e del piano studi.

 

Come si determina il monte ore annuale delle discipline?

La questione rispetto alla quale è opportuna qualche precisazione riguarda il come si definisce il monte ore annuale delle discipline.

Il Regolamento non indica in modo esplicito come calcolarlo; manca infatti la determinazione del numero delle settimane che costituisce il moltiplicatore dell’attuale orario settimanale delle discipline. Ma i riferimenti nel testo alla normativa vigente in fatto di ordinamento permettono di arrivare al moltiplicatore 33 (il numero delle settimane di lezioni), dovendo assumere in ogni caso il vincolo di «almeno 200 giorni» di attività didattica.

Alla luce di questa ricostruzione, quali piste di lavoro possono essere previste per settembre? È possibile ipotizzare diverse situazioni.

1.      La scuola decide di non voler cambiare niente per quanto attiene al curricolo. Niente flessibilità oraria o di altro tipo e, in ogni caso, livelli di flessibilità tali da non richiedere particolare investimento, niente riorganizzazione dei percorsi didattici (il 15% di quota riservata alla scuola lo si utilizza per confermare il quadro orario in vigore). Tutto rimane come prima. Restano ovviamente gli impegni legati all’innalzamento dell’obbligo scolastico e alla maturità che non possono essere disattesi. Permane in ogni caso l’obbligo di elaborare il Piano dell’offerta formativa qualora non sia stato ancora elaborato, che riproporrà ovviamente obiettivi e piano studio della scuola e il progetto organizzativo a essi funzionale e potrà prevedere iniziative a carattere opzionale e integrativo o attività di recupero.

2.      L’istituto scolastico decide di impegnarsi solo sul fronte della quota del 15% riservato alle scuole. Le direzioni di lavoro possono riguardare, come si è visto:

·   la diversa distribuzione delle ore tra alcune delle discipline previste dal corso di studi nell’attuale ordinamento;

·   l’introduzione di nuove discipline o attività secondo i criteri prima richiamati.

Questa scelta richiede ovviamente specifici progetti organizzativi che prevedano sia la gestione delle risorse professionali nel caso di riduzioni orarie sia la gestione della quota aggiuntiva di orario (ristrutturazione delle cattedre, riconoscimenti economici ecc.) per alcuni insegnamenti, oltre alla definizione di criteri di attribuzione dei nuovi incarichi.

3.      La scuola decide di impegnarsi (anche) sulla quota dell’85%, valorizzando gli strumenti della flessibilità prima richiamati.

Anche per la terza tipologia si evidenzia la necessità di progetti organizzativi che richiederanno competenze, disponibilità, risorse.

 

Sviluppare e costruire autonomia in tutti i campi

Di fronte ai tanti problemi che si ripresenteranno con il prossimo anno, andrebbe ulteriormente sviluppata la consapevolezza che:

a.      siamo ancora in una fase di transizione;

b.      i processi di riforma sono appena iniziati;

c.      in qualsiasi processo le mete vanno rivisitate continuamente alla luce di quanto indica e suggerisce l’esperienza vissuta con spirito professionale.

Soprattutto in questa fase l’autonomia va considerata – e ha senso – come opportunità, come risorsa per migliorare l’offerta formativa (progettazione e realizzazione) e per sviluppare imprenditorialità, protagonismo e responsabilità rispetto ai risultati attesi.

Uno schematico elenco di orientamenti possibili per una gestione meno problematica del prossimo anno scolastico potrebbe essere il seguente:

·         ripensare le esperienze degli anni precedenti in funzione di miglioramenti e sviluppi (quali delle sperimentazioni degli scorsi anni vanno continuate? A quali eventualmente rinunciare per privilegiare criteri di qualità? Quali i loro livelli di integrazione e coerenza con le scelte del Piano dell’offerta formativa?);

·         puntare a (investire su) un’organizzazione scolastica più efficace (fondata sui princìpi della cooperazione e del coordinamento e dell’integrazione delle risorse), in relazione alle accresciute responsabilità delle scuole, e a un’integrazione con il territorio e con le altre scuole;

·         investire sulla formazione del personale, soprattutto in termini di autoformazione guidata.