Regolamento sui curricoli nell'Autonomia
di Antonio Valentino
Con il 1° settembre tutte le scuole diventano autonome. La formula utilizzata nel «Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia» parla più precisamente di «disciplina dell’autonomia [che] si applica a tutte le istituzioni scolastiche». La disciplina è quella definita nell’apposito Regolamento (d.m. 275/1998) e riguarda i tre ambiti fondamentali della didattica, dell’organizzazione e della ricerca e sviluppo, rispetto ai quali, negli ultimi due anni, le scuole hanno già realizzato progetti sperimentali. Articoli centrali in quest’ultimo testo sono quelli dedicati alla definizione dei curricoli (art. 8) e all’ampliamento dell’offerta formativa (art. 9).
Rispetto al curricolo
(che in questo contesto può correttamente essere definito come percorso formativo dello studente in cui
saperi e competenze legati alle discipline si intrecciano con saperi e
competenze legati alle esperienze formative vissute all’interno della scuola),
può risultare utile richiamare quanto si legge nell’articolo 8 del già citato
d.m. 275/1998, per una intelligenza più compiuta del Regolamento sui curricoli.
1.
Il curricolo si articola in discipline
e attività definite a livello nazionale e in discipline e attività la cui
determinazione è lasciata alle scuole. Ovviamente a livello nazionale viene
definito l’orario obbligatorio annuale complessivo, la quota nazionale dei
curricoli e quella riservata alle scuole.
2.
I programmi disciplinari nazionali di
fatto scompaiono. Le scuole, quando sarà completato il processo della Riforma
dei saperi, collegato al Riordino dei cicli, disporranno di liste a. di
obiettivi generali del processo formativo e b. di obiettivi specifici di
apprendimento relativi alle competenze degli alunni. Sulla base di questi
obiettivi si svilupperà la progettazione curricolare generale dello specifico
corso di studi. La progettazione didattica relativa alla quota di scuola
autonomamente definita in termini di discipline e attività integra quella
relativa alle discipline indicate a livello nazionale.
3.
La progettazione
curricolare generale delle scuole obbedisce ad alcuni criteri:
a. deve tener conto delle diverse
esigenze formative degli allievi «concretamente rilevate»;
b. deve garantire in ogni caso azioni di
continuità e di orientamento, quale che sia il ciclo scolastico;
c. deve tener conto delle esigenze e
delle attese espresse da famiglie, enti locali, contesti sociali, culturali ed
economici del territorio. Va ovviamente salvaguardato il carattere unitario del
sistema.
4.
La definizione della quota di curricolo
riservata alle scuole «deve tener conto delle attese degli studenti e delle
famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto» (in altri
termini, il corso di studi prescelto non può essere “snaturato” con nuove
discipline non coerenti con il profilo in uscita).
Si ricorda inoltre
che le scelte autonome relative alla quota riservata di curricolo, ma anche le
modalità di integrazione con la quota nazionale e le scelte di flessibilità,
devono essere obbligatoriamente inserite nel Piano dell’offerta formativa in
quanto documento fondamentale della scuola.
Il nuovo Regolamento
in materia di curricoli si è reso necessario in quanto la legge sul Riordino
dei cicli, che prevede anche la determinazione dei nuovi curricoli della scuola
riformata, richiede, ai fine della sua applicazione, passaggi importanti. Esso
contiene pertanto prime disposizioni per la graduale applicazione del citato
articolo 8.
In assenza di nuovi
curricoli, degli obiettivi generali di
formazione e di quelli specifici di apprendimento di cui si è detto, come
possono operare le scuole per cominciare a esercitare la loro autonomia così da
adeguare la proposta formativa «ai diversi contesti, alla domanda delle
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti»?
Il recente
Regolamento stabilisce che in prima applicazione:
·
i
curricoli sono costituiti dai programmi di insegnamento di ciascuna scuola e
dai rispettivi quadri orari;
· le scuole possono riorganizzare i percorsi formativi sulla base degli obiettivi specifici, in termini di saperi e competenze, derivabili dagli attuali programmi e secondo criteri di flessibilità organizzativa e didattica;
·
l’insieme
di questi percorsi formativi copre l’85% del monte ore annuale;
·
il
restante 15% può essere utilizzato
secondo tre modalità:
1.
conferma
dell’assetto attuale;
2.
modifica
della consistenza oraria delle discipline del piano studi in vigore, in una
misura non superiore al 15%; la riduzione e l’ampliamento devono obbedire al
principio della compensazione oraria. In altri termini, la somma algebrica di
riduzioni e ampliamenti deve risultare zero;
3.
introduzione di
nuove discipline. Vincolo previsto: si utilizzano i docenti in servizio
nell’istituto. Le scuole che già adottano anche solo sperimentalmente
l’organico funzionale potranno avvalersene per una più adeguata corrispondenza
tra risorse professionali e nuova offerta formativa.
Si applicano ai
curricoli così ridefiniti tutte le forme di flessibilità didattica
(articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina; unità
oraria diversa da quella di 60 minuti; percorsi individualizzati, aggregazione
degli studenti diversa dalla classe, percorsi pluridisciplinari ecc.) e
organizzativa (adattamenti del calendario scolastico, programmazione
plurisettimanale dell’orario scolastico, modalità diversificate di impiego dei
docenti). Così pure potranno essere valorizzate tutte le opportunità
riconosciute per l’esercizio dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo.
Vengono infine
confermati gli ordinamenti (programmi di insegnamento e orario di
funzionamento) e le relative sperimentazioni in atto in ogni scuola nell’anno
scolastico 1999-2000 e, per quanto riguarda l’istruzione tecnica e artistica,
si presentano opportunità volte a rendere adottabili, senza formali
autorizzazioni, progetti sperimentali – ancora esistenti – coordinati a livello
nazionale. Tali opportunità si realizzano nei limiti della dotazione organica
di scuola, cioè con gli insegnanti di cui le scuole dispongono sulla base del
numero di classi e del piano studi.
La questione rispetto
alla quale è opportuna qualche precisazione riguarda il come si definisce il monte ore annuale delle discipline.
Il Regolamento non
indica in modo esplicito come calcolarlo; manca infatti la determinazione del
numero delle settimane che costituisce il moltiplicatore dell’attuale orario
settimanale delle discipline. Ma i riferimenti nel testo alla normativa vigente
in fatto di ordinamento permettono di arrivare al moltiplicatore 33 (il numero delle settimane di lezioni), dovendo
assumere in ogni caso il vincolo di «almeno 200 giorni» di attività didattica.
Alla luce di questa
ricostruzione, quali piste di lavoro possono essere previste per settembre? È
possibile ipotizzare diverse situazioni.
1.
La
scuola decide di non voler cambiare niente per quanto attiene al curricolo.
Niente flessibilità oraria o di altro tipo e, in ogni caso, livelli di
flessibilità tali da non richiedere particolare investimento, niente
riorganizzazione dei percorsi didattici (il 15% di quota riservata alla scuola
lo si utilizza per confermare il quadro orario in vigore). Tutto rimane come
prima. Restano ovviamente gli impegni legati all’innalzamento dell’obbligo
scolastico e alla maturità che non possono essere disattesi. Permane in ogni
caso l’obbligo di elaborare il Piano dell’offerta formativa qualora non sia
stato ancora elaborato, che riproporrà ovviamente obiettivi e piano studio
della scuola e il progetto organizzativo a essi funzionale e potrà prevedere
iniziative a carattere opzionale e integrativo o attività di recupero.
2.
L’istituto
scolastico decide di impegnarsi solo sul fronte della quota del 15% riservato
alle scuole. Le direzioni di lavoro possono riguardare, come si è visto:
·
la diversa distribuzione delle ore tra alcune delle
discipline previste dal corso di studi nell’attuale ordinamento;
·
l’introduzione
di nuove discipline o attività secondo i criteri prima richiamati.
Questa scelta
richiede ovviamente specifici progetti organizzativi che prevedano sia la
gestione delle risorse professionali nel caso di riduzioni orarie sia la
gestione della quota aggiuntiva di orario (ristrutturazione delle cattedre,
riconoscimenti economici ecc.) per alcuni insegnamenti, oltre alla definizione
di criteri di attribuzione dei nuovi incarichi.
3.
La
scuola decide di impegnarsi (anche) sulla quota dell’85%, valorizzando gli
strumenti della flessibilità prima richiamati.
Anche per la terza
tipologia si evidenzia la necessità di progetti organizzativi che richiederanno
competenze, disponibilità, risorse.
Di fronte ai tanti
problemi che si ripresenteranno con il prossimo anno, andrebbe ulteriormente
sviluppata la consapevolezza che:
a.
siamo
ancora in una fase di transizione;
b.
i
processi di riforma sono appena iniziati;
c.
in qualsiasi processo le mete vanno rivisitate
continuamente alla luce di quanto indica e suggerisce l’esperienza vissuta con
spirito professionale.
Soprattutto in questa
fase l’autonomia va considerata – e ha senso – come opportunità, come risorsa
per migliorare l’offerta formativa (progettazione e realizzazione) e per
sviluppare imprenditorialità, protagonismo e responsabilità rispetto ai
risultati attesi.
Uno
schematico elenco di orientamenti possibili per una gestione meno problematica
del prossimo anno scolastico potrebbe essere il seguente:
·
ripensare
le esperienze degli anni precedenti in funzione di miglioramenti e sviluppi
(quali delle sperimentazioni degli scorsi anni vanno continuate? A quali
eventualmente rinunciare per privilegiare criteri di qualità? Quali i loro
livelli di integrazione e coerenza con le scelte del Piano dell’offerta
formativa?);
·
puntare
a (investire su) un’organizzazione scolastica più efficace (fondata sui
princìpi della cooperazione e del coordinamento e dell’integrazione delle
risorse), in relazione alle accresciute responsabilità delle scuole, e a un’integrazione
con il territorio e con le altre scuole;
·
investire
sulla formazione del personale, soprattutto in termini di autoformazione
guidata.