Premessa
|
DPR 249 del 24 giugno 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1998) All'inizio
dell'anno scolastico 1998/99 è entrato in vigore lo Statuto delle studentesse
e degli studenti, un altro tassello del rinnovamento della scuola, frutto di
un lungo confronto che ha coinvolto tutte le componenti della scuola, e in
primo luogo gli studenti, attraverso le loro associazioni, le loro rappresentanze
istituzionali e numerosissimi contributi giunti da assemblee di istituto. Ora
occorre lavorare per rendere lo Statuto sempre più conosciuto e applicato e
per far sì che i principi contenuti in esso entrino definitivamente a far
parte della cultura della scuola. Lo
Statuto, che assume la forma di decreto del presidente della Repubblica
(D.P.R.), si colloca nel processo di acquisizione dell'autonomia da parte
delle scuole, sia nel senso che detta norme generali che i singoli istituti
dovranno poi integrare e sviluppare, sia nel senso che contribuisce a
definire il quadro delle relazioni fra gli studenti, e fra studenti e altre
componenti, all'interno delle comunità scolastiche chiamate a progettare
autonomamente la loro offerta formativa. In
questa sezione sono pubblicate una serie di schede esplicative, mentre per
chi fosse interessato ad ulteriori approfondimenti sull'argomento riportiamo
di seguito alcuni brani tratti dal volume "Cittadinanza Studentesca e
Autonomia Scolastica", a cura dell'Ufficio Studenti e pubblicato dalla
casa editrice Le Monnier nel fascicolo n. 91 della rivista "Studi e
documenti degli annali della Pubblica Istruzione". |
Lo Statuto
|
DPR 24 giugno 1998, n. 249
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 1.
La
scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2.
La
scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano. 3.
La
comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale
di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità
delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità
e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento
nella vita attiva. 4.
La
vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 2 (Diritti) 1.
Lo
studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata
che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome. 2.
La
comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza. 3.
Lo
studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola. 4.
Lo
studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha
inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare
un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5.
Nei
casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità
possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6.
Gli
studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e
tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti. 7.
Gli
studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e
alla realizzazione di attività interculturali. 8.
La
scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare: a.
un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità; b.
offerte
formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c.
iniziative
concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d.
la
salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti
gli studenti, anche con handicap; e.
la
disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f.
servizi
di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9.
La
scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole
istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli
studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola,
nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di
cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità
del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Art. 3 (Doveri) 1.
Gli
studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio. 2.
Gli
studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per se stessi. 3.
Nell'esercizio
dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti
a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'art.1. 4.
Gli
studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 5.
Gli
studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e
i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola. 6.
Gli
studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola. Art. 4 (Disciplina) 1.
I
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti
che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2.
I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno
della comunità scolastica. 3.
La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto. 4.
In
nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità. 5.
Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica. 6.
Le
sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 7.
Il
temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni. 8.
Nei
periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro
nella comunità scolastica. 9.
L'allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto
possibile il disposto del comma 8. 10. Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 5 (Impugnazioni) 1.
Per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 2.
Contro
le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso
ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte
dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 3.
L'organo
di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento. 4.
Il
dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo
parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria
superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre
docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e
presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Art. 6 (Disposizioni finali) 5.
I
regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni
vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
6.
Del
presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 7.
È abrogato
il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
|